REPUBBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Dr. Alessandro Dal Torrione, Giudice dell’Udienza Preliminare presso il TRIBUNALE DI LUCCA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
CONTRO
MARTINELLI Pietro, nato a Viareggio (LU) il 29.8.1950, ivi residente, via Aurelia Nord n. 64, elettivamente domiciliato in Lucca, via S. Croce n. 62 presso lo studio dell’avv. Ermindo Tucci.
Libero contumace
PUGLISI Saverio - O M I S S I S
IMPUTATO
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI DI PIETRO MARTINELLI & C. snc,
A) della contravvenzione di cui agli artt. 35 comma 1 e 89 comma 2 lett. a) D.L.vo 626/94 in quanto ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
B) del delitto di cui all'art. 589 1° e 2° comma c.p. perché, per colpa, con negligenza ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare, in quanto:
• ometteva di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato (art. 4 comma 5 lett. q) D.L.vo 626/94),
• ometteva di adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, potesse prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili (art. 12 comma i lett. E D.L.vo 626/94).
• ometteva di assicurare all'infortunato Valenti Matteo una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (art. 22 comma 1 D.L.vo 626/94),
• ometteva di fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 dei D.L.vo n. 626/94, in particolare adeguate ai rischi da prevenire sul luogo di lavoro, (art. 43 comma 3 D.L.vo 626/94), nonché con la condotta indicata al capo a), cagionava la morte del lavoratore Valenti Matteo, il quale, nel corso della preparazione di un prodotto denominato FATA LEGNO, nel sollevare con le mani il recipiente contenente le cere liquefatte, la cui parte inferiore veniva a contatto con uno dei solventi accidentalmente caduto sul pavimento, innescava un incendio, a causa del quale decedeva a seguito delle gravissime ustioni riportate.
In Viareggio l’8.11.2004
PUGLISI:
C) - O M I S S I S